ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ATLETICA GALLIATE
Sede: Viale B. Quagliotti n.°68
Presso Bar Verde Azzurra
C.F. 94041540033
STATUTO
Art.1 – Si è costituita l’Associazione sportiva dilettantistica denominata ATLETICA GALLIATE con sede in Galliate Viale B. Quagliotti n.° 68 presso “Bar Verde Azzurra”, i cui colori sociali sono il blu e il rosso.
Art.2 – L’Associazione sportiva dilettantistica ATLETICA GALLIATE , aliena da fini politici e di partito, si prefigge di diffondere ed incrementare tra i giovani la pratica dell’atletica, facendo apprezzare anche il significato sociale e morale dell’educazione fisica; di curare la preparazione dei soci Atleti; di organizzare e partecipare a manifestazioni e gare.
Art.3 – L’Associazione ATLETICA GALLIATE è affiliata alla F.I.D.A.L. al cui statuto e regolamento deve farsi capo per tutto quanto non contemplato nel presente statuto. L’Associazione ha l’obbligo di conformarsi alle norme del CONI e della FIDAL.
Art.4 – L’Associazione è composta da soci previsti nelle seguenti categorie:
a) Soci fondatori
b) Soci atleti
c) Soci simpatizzanti
d) Soci onorari
Soci fondatori: in questa categoria vengono ammessi i soci che hanno determinato la fondazione dell’Associazione.
Soci atleti: sono tutti i soci che si impegnano a partecipare all’attività sportiva ed agonistica dell’Associazione. Sono tenuti al pagamento della quota alle Federazioni Sportive Nazionali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo; nella quota è compreso il premio di assicurazione obbligatoria.
Soci simpatizzanti: sono tutti coloro che partecipano alla vita sportiva e ricreativa dell’Associazione. Sono tenuti al pagamento della quota di tesseramento nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo a titolo di concorso a spese di gestione.
Soci onorari: sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo tutti coloro che, pur non essendo soci, abbiano contribuito all’affermazione e all’incremento dell’Associazione.
Art.5 – Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante deve firmare una domanda di ammissione, con la quale si impegna a rispettare il presente statuto, le norme previste dallo Statuto Federale della Federazione Italiana Atletica Leggera ed i relativi Regolamenti.
Art.6 – Sulla domanda di ammissione a socio, delibera inappellabilmente il Consiglio Direttivo, che non è tenuto a comunicarne le motivazioni.
Art.7 – L’età minima per essere ammessi alla Società in qualità di soci atleti è di 11 (undici) anni compiuti.
Art.8 – La qualifica di socio si perde:
a) per decesso
b) per dimissioni, da presentare per iscritto entro il 30 Novembre di ogni anno. Il recesso avrà decorrenza immediata, salvo il pagamento dei contributi ancora dovuti per l’anno in corso.
c) Per morosità, in caso di mancato pagamento delle quote sociali entro il 31 Gennaio di ogni anno, con delibera del Consiglio Direttivo.
d) Per radiazione che viene decisa dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che si comporti in contrasto con la buona educazione sportiva o commetta mancanze nei confronti dei dirigenti sociali e federali, o quando intervengano gravi motivi tali da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Art.9 – L’anno sociale inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre.
Art.10 – Gli organi dell’Associazione sono:
a) Assemblea degli associati
b) Consiglio Direttivo
c) Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero il Presidente dell’Associazione
d) Vice Presidente
e) Tesoriere
f) Segretario
g) Direttore Tecnico
h) Revisori dei conti
Tutte le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite.
Art.11 – L’assemblea degli associati riunisce gli aderenti, ne esprime le volontà, formula le direttive per il raggiungimento delle finalità associative ed elegge le cariche.
Art.12 – L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio dell’Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno oltre la convocazione di legge (ottobre e marzo).
Art.13 – L’Assemblea dovrà essere convocata con una lettera, che dovrà indicare anche l’ordine del giorno, da spedirsi ai soci almeno 8 giorni prima della data di convocazione, e potrà essere tenuta anche fuori dalla sede sociale. Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci per delega.
Art.14 – In prima convocazione l’Assemblea è valida se è presente almeno la metà più uno dei soci.
Art.15 – In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Art.16 – L’Assemblea delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sulla relazione del Consiglio per l’attività svolta. A votazione segreta elegge i membri del Consiglio Direttivo.
Art.17 – Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea occorre la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
Art.18 – L’Assemblea straordinaria è convocata con lettera ordinaria da spedirsi ai soci almeno 15 giorni prima della data di convocazione, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure su domanda firmata da almeno un terzo dei soci.
E’ inoltre convocata dal Presidente entro 60 giorni dall’accertata mancanza della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.
Art.19 – L’Assemblea straordinaria non può trattare altri argomenti all’infuori di quelli per i quali è stata convocata.
Art.20 – L’Assemblea straordinaria è valida con la presenza di metà più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.
Art.21 – Possono prendere parte alle assemblee ordinarie o straordinarie tutti i soci in regola con le quote sociali ed iscritti da almeno tre mesi.
Art.22 – Nell’Assemblea sono ammesse deleghe, in numero non superiore a due per ciascuno dei soci.
Art.23 – Hanno diritto di voto e di elettorato attivo tutti i soci che abbiano compiuto i 18 anni il giorno in cui ha luogo l’Assemblea.
Art.24 – L’Assemblea nomina il proprio Presidente, il proprio Segretario e due scrutatori tra i soci maggiorenni. Di ogni assemblea va redatto il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art.25 – L’Associazione è diretta e amministrata dal Consiglio Direttivo composto da soci eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea ordinaria tra tutti i soci maggiorenni.
Esso è formato da un numero di 7 soci consiglieri. Gli eletti rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Se qualcuno rinuncia alla carica, al suo posto subentrerà il socio risultato primo dei non eletti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità dei voti è dirimente quello del Presidente.
In caso di vacanza per dimissioni o per decesso di uno dei membri del Consiglio Direttivo, esso provvede alla sostituzione con la persona che nell’ultima votazione dell’assemblea dei soci risulta prima dei non eletti.
Art.26 – Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina, nel suo seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore Tecnico.
Art.27 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che lo convoca il Presidente o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri.
Art.28 – I consiglieri che mancano a tre riunioni consecutive del Consiglio, senza valida giustificazione, potranno essere dichiarati decaduti e il Consiglio Direttivo potrà sostituirli con altri soci che seguivano nella graduatoria delle elezioni; qualora il numero dei consiglieri eletti dall’assemblea risultasse inferiore alla metà più uno dei componenti previsti per il consiglio direttivo, sarà convocata un’assemblea straordinaria per decidere sul completamento del consiglio.
Art.29 – Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) esaminare la domanda di ammissione ed accettare le dimissioni dei soci.
b) Adottare provvedimenti disciplinari.
c) Compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea dei soci e curare gli affari di ordine amministrativo.
d) Approvare il programma per la preparazione tecnica degli atleti, nonché il programma sportivo sociale.
e) Nominare i responsabili sportivi delle varie sezioni, che si potranno scegliere anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In tal caso essi potranno partecipare alle riunioni del Consiglio, ma solo con parere consultivo.
f) Stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci e convocare assemblee straordinarie quando le reputi necessarie o ne venga fatta richiesta a norma dell'’art.13.
g) Decidere tutte le questioni che interessano l’Associazione ed i soci e che non siano di competenza dell’Assemblea.
Art.30 – Il Presidente dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante.
Art.31 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in quelle mansioni alle quali vengono espressamente delegati. In caso di momentanea assenza o impedimento del Presidente assume le sue funzioni il Vice Presidente.
Art.32 – Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate dal bilancio e non approvate dall’assemblea ordinaria o straordinaria. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente verso i terzi in particolare il Presidente ed i componenti il Consiglio Direttivo, che hanno agito a nome e per conto dell’Associazione; gli altri soci non assumono tale obbligo. I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati anche in forme indirette.
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Art.33 – Il Segretario da esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dell’Associazione e dirige l’amministrazione sociale.
Art.34 – Il Direttore Tecnico, su delega del Consiglio, viene incaricato della preparazione morale ed atletica degli atleti, stabilisce gli orari di allenamento, provvede alla composizione delle squadre rappresentative, predispone la partecipazione degli atleti alle singole gare, sottopone al Consiglio l’organizzazione delle manifestazioni. Ha alle sue dirette dipendenze i responsabili sportivi delle varie sezioni e gli allenatori sociali.
Art.35 – La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei revisori, costituito da tre membri, eletti ogni due anni dall’assemblea dei soci. I revisori dovranno accertare la consistenza di Cassa e l’esistenza dei valori e di titolo di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad ispezioni e controlli.
Art.36 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio i cui residui verranno devoluti a fini di utilità sociale.
Art.37 – Eventuali modifiche di statuto potranno essere discusse nelle assemblee straordinarie su proposta del Presidente o del Consiglio. Le modifiche approvate entreranno immediatamente in vigore.
Art.38 – Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di adire la giurisdizione ordinaria, alla competenza di tre arbitri da nominarsi secondo modalità di legge. Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile. Per quanto non previsto valgono le norme di legge in materia.
Galliate, lì 01.12.2005